Art. 11.
                        Piano di adeguamento

1.  Qualora,  a  seguito  della  verifica,  risulti  la  non completa
rispondenza  della struttura o dell'attivita' ai requisiti minimi, di
cui  al  comma 1 dello stesso articolo, la Regione invita il soggetto
richiedente  a  presentare,  entro  e non oltre sessanta giorni dalla
comunicazione  degli esiti della verifica, un piano di adeguamento in
cui  e' indicato il termine per l'ottemperanza. 2. La Regione accerta
l'effettivo  adeguamento,  per il tramite dell'azienda USL competente
con le modalita' e i termini all'art. 9, commi 4 e 5, e decide, entro
i  successivi  venti giorni, adottando un provvedimento di rilascio o
di diniego dell'autorizzazione.
3.  Nel  caso  in cui sia decorso inutilmente il termine previsto dal
comma  1,  il  direttore della direzione regionale competente adotta,
entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di diniego.