Art. 11. Piano di adeguamento 1. Qualora, a seguito della verifica, risulti la non completa rispondenza della struttura o dell'attivita' ai requisiti minimi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, la Regione invita il soggetto richiedente a presentare, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica, un piano di adeguamento in cui e' indicato il termine per l'ottemperanza. 2. La Regione accerta l'effettivo adeguamento, per il tramite dell'azienda USL competente con le modalita' e i termini all'art. 9, commi 4 e 5, e decide, entro i successivi venti giorni, adottando un provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione. 3. Nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1, il direttore della direzione regionale competente adotta, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di diniego.