Art. 12. Provvedimento di diniego - Istanza di riesame 1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi degli articoli 10 comma 1, e 11, commi 2 e 3, il soggetto richiedente puo' presentare alla Regione, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, le proprie controdeduzioni, mediante un'istanza di riesame. 2. L'istanza di riesame deve indicare espressamente e puntualmente le ragioni di ordine tecnico e giuridico dedotte a fondamento della stessa e deve essere accompagnata dai documenti comprovanti quanto ivi affermato. 3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il direttore della direzione regionale competente decide sull'istanza stessa con un provvedimento definitivo di rilascio o di diniego dell'autorizzazione.