Art. 12.
            Provvedimento di diniego - Istanza di riesame

1.  Nel  caso  di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi
degli articoli 10 comma 1, e 11, commi 2 e 3, il soggetto richiedente
puo' presentare alla Regione, entro trenta giorni dalla ricezione del
provvedimento,  le  proprie  controdeduzioni,  mediante un'istanza di
riesame.  2.  L'istanza  di  riesame  deve  indicare  espressamente e
puntualmente  le  ragioni  di  ordine  tecnico  e giuridico dedotte a
fondamento  della  stessa  e  deve  essere accompagnata dai documenti
comprovanti quanto ivi affermato.
3.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di ricezione dell'istanza, il
direttore  della  direzione  regionale competente decide sull'istanza
stessa  con  un  provvedimento  definitivo  di  rilascio o di diniego
dell'autorizzazione.