Art. 13.
             Cessione dell'autorizzazione all'esercizio

 1.  In  caso  di  cessione  dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9
della  legge  regionale  n.  4/2003,  il  soggetto  che  subentra,  a
qualsiasi  titolo,  nella  gestione di una struttura gia' autorizzata
inoltra  alla  direzione  regionale competente specifica richiesta di
voltura  dell'autorizzazione  medesima, in triplice copia, indicando:
a)  le generalita' del titolare, se il richiedente e' persona fisica,
ovvero  la  denominazione  o  ragione sociale, la forma giuridica, la
sede,   gli   estremi   dell'atto  costitutivo,  le  generalita'  del
rappresentante  legale,  se  il  richiedente  e'  persona  giuridica,
associazione, organizzazione o ente comunque denominato;
b) la tipologia della struttura o dell'attivita', tra quelle indicate
nell'art. 4 della legge regionale n. 4/2003;
c)   le   generalita'   del  direttore/responsabile  sanitario  della
struttura, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale
ed i titoli professionali posseduti;
d)  le  generalita' dei responsabili delle attivita' e l'attestazione
del  possesso  della  specializzazione  nella  relativa  disciplina o
titolo equipollente, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
2.  Alla  richiesta  deve  essere  allegata,  in  triplice  copia, la
seguente documentazione:
a) una dichiarazione a firma del cedente di consenso al trasferimento
della gestione della struttura in capo al richiedente;
b)  una  copia  del  titolo  attestante il possesso qualificato della
struttura da parte del soggetto richiedente;
c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o
del  legale  rappresentante della struttura o dell'attivita' circa la
rispondenza  delle  stesse  ai  requisiti  minimi  stabiliti  con  il
provvedimento  di  cui  all'art. 5, comma 1, lettera- a), della legge
regionale n. 4/2003;
d) la dotazione organica del personale in servizio;
e) il regolamento interno;
f)  il  certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la
Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura, per i
soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente;
g) la certificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o dei
rappresentanti legali del soggetto richiedente;
h)  altri atti e documenti che la Regione si riserva di richiedere in
relazione a specifiche tipologie di strutture sanitarie.
3.   Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  la
direzione     regionale     competente    provvede    alla    voltura
dell'autorizzazione  all'esercizio,  previa verifica della permanenza
dei   requisiti   strutturali,   tecnologici   ed   organizzativi  da
effettuarsi a cura dell'azienda USL territorialmente competente.
4.   La  cessione  dell'autorizzazione  all'esercizio  e'  consentita
relativamente all'intera struttura ovvero complesso di attivita' gia'
oggetto  del precedente provvedimento autorizzatorio. In ogni caso e'
vietata  la  gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa
da parte di soggetti distinti.
5.  Tutte  le  posizioni  giuridicamente qualificate conseguenti alla
titolarita' dell'autorizzazione all'esercizio decorrono in favore del
soggetto  subentrante  a  far  data  dal  rilascio  del provvedimento
regionale di voltura dell'autorizzazione.
6.  In  caso  di  decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi
hanno  facolta'  di  continuare  l'esercizio  dell'attivita'  per  un
periodo  non  superiore  ad  un  anno dal decesso, entro il quale gli
eredi  stessi  possono,  nel rispetto di quanto previsto nel presente
articolo,  cedere  a  soggetti  terzi  l'autorizzazione all'esercizio
ovvero provvedere alla voltura dell'autorizzazione in proprio favore.
7.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche nelle
ipotesi   di  trasformazione  della  titolarita'  dell'autorizzazione
all'esercizio  da  autorizzazione  in  favore  di  persona  fisica ad
autorizzazione   in   favore   di  persona  giuridica,  associazione,
organizzazione o ente comunque denominato.
8.  Il  trasferimento  della  totalita' delle quote o delle azioni ad
altro  soggetto  giuridico,  qualora  sia  propedeutico ad un atto di
fusione,  costituisce  cessione  ai sensi del presente articolo ed e'
soggetto alle disposizioni ivi contenute.