Art. 13. Cessione dell'autorizzazione all'esercizio 1. In caso di cessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2003, il soggetto che subentra, a qualsiasi titolo, nella gestione di una struttura gia' autorizzata inoltra alla direzione regionale competente specifica richiesta di voltura dell'autorizzazione medesima, in triplice copia, indicando: a) le generalita' del titolare, se il richiedente e' persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell'atto costitutivo, le generalita' del rappresentante legale, se il richiedente e' persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato; b) la tipologia della struttura o dell'attivita', tra quelle indicate nell'art. 4 della legge regionale n. 4/2003; c) le generalita' del direttore/responsabile sanitario della struttura, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale ed i titoli professionali posseduti; d) le generalita' dei responsabili delle attivita' e l'attestazione del possesso della specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai sensi della normativa vigente. 2. Alla richiesta deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione: a) una dichiarazione a firma del cedente di consenso al trasferimento della gestione della struttura in capo al richiedente; b) una copia del titolo attestante il possesso qualificato della struttura da parte del soggetto richiedente; c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attivita' circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera- a), della legge regionale n. 4/2003; d) la dotazione organica del personale in servizio; e) il regolamento interno; f) il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente; g) la certificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o dei rappresentanti legali del soggetto richiedente; h) altri atti e documenti che la Regione si riserva di richiedere in relazione a specifiche tipologie di strutture sanitarie. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la direzione regionale competente provvede alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio, previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da effettuarsi a cura dell'azienda USL territorialmente competente. 4. La cessione dell'autorizzazione all'esercizio e' consentita relativamente all'intera struttura ovvero complesso di attivita' gia' oggetto del precedente provvedimento autorizzatorio. In ogni caso e' vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti. 5. Tutte le posizioni giuridicamente qualificate conseguenti alla titolarita' dell'autorizzazione all'esercizio decorrono in favore del soggetto subentrante a far data dal rilascio del provvedimento regionale di voltura dell'autorizzazione. 6. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facolta' di continuare l'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore ad un anno dal decesso, entro il quale gli eredi stessi possono, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ovvero provvedere alla voltura dell'autorizzazione in proprio favore. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di trasformazione della titolarita' dell'autorizzazione all'esercizio da autorizzazione in favore di persona fisica ad autorizzazione in favore di persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato. 8. Il trasferimento della totalita' delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico, qualora sia propedeutico ad un atto di fusione, costituisce cessione ai sensi del presente articolo ed e' soggetto alle disposizioni ivi contenute.