Art. 14.
Ipostesi    non   rientranti   nella   cessione   dell'autorizzazione
                            all'esercizio

1.  Non rientrano nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio di
cui  all'art.  13:  a) le trasformazioni della forma giuridica, della
denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto
giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
b)     la     sostituzione    del    rappresentante    legale,    del
direttore/responsabile     sanitario     del    soggetto    giuridico
precedentemente autorizzato all'esercizio.
2.  Le  trasformazioni e le sostituzioni di cui al comma 1 comportano
la  modificazione  del  provvedimento  autorizzatorio.  A tal fine il
legale    rappresentante    del    soggetto    autorizzato    inoltra
tempestivamente alla Regione:
a)   una   apposita  richiesta  di  modificazione  del  provvedimento
autorizzatorio,  provvedendo ad indicare all'interno della stessa gli
elementi oggetto della modificazione;
b)  una  dichiarazione  di  mantenimento  di ogni altro elemento, ivi
compresi quelli attinenti alla struttura;
c) copia degli atti concernenti i mutamenti.
3.  Entro  sessanta  giorni dal ricevimento della richiesta di cui al
comma  2,  il direttore della direzione regionale competente provvede
alla modificazione dell'autorizzazione all'esercizio.
4.   Non  rientrano,  altresi',  nella  cessione  dell'autorizzazione
all'esercizio   ai   sensi  dell'art.  13  e  sono  soggetti  a  mera
comunicazione alla direzione regionale competente:
a)  le modificazioni della compagine sociale del soggetto autorizzato
ovvero le alienazioni a qualsiasi titolo di parte delle quote o delle
azioni dello stesso;
b)  il  trasferimento  della  totalita' delle quote o delle azioni ad
altro  soggetto  giuridico, qualora lo stesso non sia propedeutico ad
un atto di fusione.