Art. 14. Ipostesi non rientranti nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio 1. Non rientrano nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 13: a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio; b) la sostituzione del rappresentante legale, del direttore/responsabile sanitario del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio. 2. Le trasformazioni e le sostituzioni di cui al comma 1 comportano la modificazione del provvedimento autorizzatorio. A tal fine il legale rappresentante del soggetto autorizzato inoltra tempestivamente alla Regione: a) una apposita richiesta di modificazione del provvedimento autorizzatorio, provvedendo ad indicare all'interno della stessa gli elementi oggetto della modificazione; b) una dichiarazione di mantenimento di ogni altro elemento, ivi compresi quelli attinenti alla struttura; c) copia degli atti concernenti i mutamenti. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, il direttore della direzione regionale competente provvede alla modificazione dell'autorizzazione all'esercizio. 4. Non rientrano, altresi', nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 13 e sono soggetti a mera comunicazione alla direzione regionale competente: a) le modificazioni della compagine sociale del soggetto autorizzato ovvero le alienazioni a qualsiasi titolo di parte delle quote o delle azioni dello stesso; b) il trasferimento della totalita' delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico, qualora lo stesso non sia propedeutico ad un atto di fusione.