Art. 15.
                         Verifica periodica

1.  Tutti i soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' sanitaria
e/o  socio sanitaria inviano alla direzione regionale competente, con
cadenza   quinquennale   a   far   data  dal  rilascio  del  relativo
provvedimento  autorizzatorio,  una dichiarazione sostitutiva di atto
di   notorieta'  del  titolare  o  del  legale  rappresentante  della
struttura  o  dell'attivita'  circa  la  rispondenza  delle stesse ai
requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera- a), della legge
regionale  n.  4/2003.  2. L'azienda USL competente, su impulso della
direzione  regionale  competente,  accerta,  in qualsiasi momento, la
permanenza  dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera-
a), della legge regionale n. 4/2003.