Art. 15. Verifica periodica 1. Tutti i soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' sanitaria e/o socio sanitaria inviano alla direzione regionale competente, con cadenza quinquennale a far data dal rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attivita' circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera- a), della legge regionale n. 4/2003. 2. L'azienda USL competente, su impulso della direzione regionale competente, accerta, in qualsiasi momento, la permanenza dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera- a), della legge regionale n. 4/2003.