Art. 17. D e c a d e n z a 1. L'autorizzazione all'esercizio decade in caso di: a) estinzione del soggetto autorizzato; b) rinuncia del soggetto autorizzato; c) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorita' giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti del legale rappresentante del soggetto autorizzato; d) trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui all'art. 13, comma 6; e) mancato inizio dell'attivita' entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare. 2. Nei casi di cui al comma 1, il direttore della direzione regionale competente provvede ad emanare il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie o socio-sanitarie novanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.