Art. 17.
                          D e c a d e n z a

1.  L'autorizzazione  all'esercizio  decade in caso di: a) estinzione
del soggetto autorizzato;
b) rinuncia del soggetto autorizzato;
c)  provvedimenti  definitivi  sanzionatori  adottati  dall'autorita'
giudiziaria,  con  sentenza  passata  in giudicato, nei confronti del
legale rappresentante del soggetto autorizzato;
d)   trasferimento   dell'autorizzazione  all'esercizio  in  mancanza
dell'assenso regionale ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui
all'art. 13, comma 6;
e)  mancato  inizio  dell'attivita'  entro il termine di sei mesi dal
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile dalla Regione
una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.
2. Nei casi di cui al comma 1, il direttore della direzione regionale
competente   provvede   ad  emanare  il  provvedimento  di  decadenza
dall'autorizzazione    all'esercizio   di   attivita'   sanitarie   o
socio-sanitarie   novanta   giorni  dalla  ricezione  della  relativa
comunicazione.