Art. 18. Disposizioni transitorie per le autorizzazioni alla realizzazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, le istanze relative a autorizzazioni alla realizzazione sono sospese fino all'adozione dell'atto programmatorio da parte della Regione e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 4/2003, le strutture pubbliche ed equiparate non sono tenute ad indicare ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, le misure previste per il rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera- b).