Art. 18.
  Disposizioni transitorie per le autorizzazioni alla realizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, le istanze relative a
autorizzazioni  alla  realizzazione  sono  sospese  fino all'adozione
dell'atto  programmatorio  da parte della Regione e, comunque, per un
periodo  non  superiore  a  dodici  mesi.  2.  Fino  all'adozione del
provvedimento  di  cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n.
4/2003,  le  strutture  pubbliche  ed  equiparate  non sono tenute ad
indicare ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione,
le  misure  previste  per  il  rispetto  dei  requisiti necessari per
l'accreditamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera- b).