Art. 20.
                Definizione dei procedimenti in corso

1.  I  procedimenti  autorizzatori  nella  materia  disciplinata  dal
presente  regolamento, ancora in corso alla data di entrata in vigore
dello  stesso,  sono  definiti  ai  sensi della normativa previgente,
fatto  salvo, comunque, l'obbligo di adeguamento ai requisiti minimi,
stabiliti  con  il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera-
a),   della  legge  regionale  n.  4/2003.  Il  presente  regolamento
regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come regolamento della Regione Lazio.
Roma, 26 gennaio 2007
                              MARRAZZO