Art. 4.
    Richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

1.  I  soggetti  che  intendono  realizzare,  ampliare, trasformare o
trasferire una struttura sanitaria o socio sanitaria, di cui all'art.
4,  comma  1,  della  legge  regionale  n. 4/2003, inoltrano apposita
richiesta  di  autorizzazione  al  comune dove e' sita, o deve essere
realizzata, la struttura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della stessa
legge  regionale  ed  in  conformita' alle disposizioni contenute nei
regolamenti  comunali  emanati  a  norma  dell'art. 117, sesto comma,
della Costituzione. 2. Il comune, entro trenta giorni dalla ricezione
della   richiesta,   invia   alla   Regione,   per   la  verifica  di
compatibilita'   rispetto  al  fabbisogno  di  assistenza  risultante
dall'atto programmatorio:
a) la richiesta di autorizzazione da cui devono risultare:
1)  le  generalita' del titolare se il richiedente e' persona fisica,
ovvero  la  denominazione  o  ragione sociale, la forma giuridica, la
sede  e le generalita' del rappresentante legale se il richiedente e'
persona  giuridica,  associazione,  organizzazione  o  ente  comunque
denominato;
2)  la  sede,  la  denominazione  della  struttura e la tipologia dei
servizi e delle prestazioni che si intendono erogare;
b)  un  progetto particolareggiato nel quale sono indicati i tempi di
realizzazione  della  struttura  e sono illustrate le misure previste
per  il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal provvedimento di
cui all'art. 5, comma 1, lettera- a), della legge regionale n. 4/2003
nonche',  relativamente  alle  strutture  pubbliche  o equiparate, di
quelli necessari per l'accreditamento, stabiliti dal provvedimento di
cui all'art. 13, comma 1, della stessa legge regionale;
c)  una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie,
le  finalita',  i  risultati  attesi  ed i tempi di attivazione della
struttura.