Art. 4. Richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione 1. I soggetti che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura sanitaria o socio sanitaria, di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 4/2003, inoltrano apposita richiesta di autorizzazione al comune dove e' sita, o deve essere realizzata, la struttura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della stessa legge regionale ed in conformita' alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali emanati a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione. 2. Il comune, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, invia alla Regione, per la verifica di compatibilita' rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatorio: a) la richiesta di autorizzazione da cui devono risultare: 1) le generalita' del titolare se il richiedente e' persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede e le generalita' del rappresentante legale se il richiedente e' persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato; 2) la sede, la denominazione della struttura e la tipologia dei servizi e delle prestazioni che si intendono erogare; b) un progetto particolareggiato nel quale sono indicati i tempi di realizzazione della struttura e sono illustrate le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera- a), della legge regionale n. 4/2003 nonche', relativamente alle strutture pubbliche o equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento, stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, della stessa legge regionale; c) una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalita', i risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura.