Art. 5.
                     Verifica di compatibilita'

1.   Con   cadenza  almeno  trimestrale,  la  Regione  procede  anche
avvalendosi,  qualora previsto dall'atto programmatorio, dell'azienda
USL  territorialmente  competente, alla verifica di compatibilita' di
cui  all'art.  6,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  4/2003, in
relazione alle richieste di autorizzazione alla realizzazione inviate
dai  comuni  interessati,  tenendo  conto delle strutture pubbliche e
private  gia'  operanti  sul  territorio.  2.  L'atto  di verifica di
compatibilita'  e'  adottato  dal direttore della direzione regionale
competente   ed   e'   trasmesso   al   comune,  entro  dieci  giorni
dall'adozione.