Art. 5. Verifica di compatibilita' 1. Con cadenza almeno trimestrale, la Regione procede anche avvalendosi, qualora previsto dall'atto programmatorio, dell'azienda USL territorialmente competente, alla verifica di compatibilita' di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 4/2003, in relazione alle richieste di autorizzazione alla realizzazione inviate dai comuni interessati, tenendo conto delle strutture pubbliche e private gia' operanti sul territorio. 2. L'atto di verifica di compatibilita' e' adottato dal direttore della direzione regionale competente ed e' trasmesso al comune, entro dieci giorni dall'adozione.