Art. 6. Procedure per la selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione 1. Qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, la Regione effettua la verifica di compatibilita' di cui all'art. 5, procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti, sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento; b) livello di mobilita' passiva interaziendale; c) completezza ed ampiezza di assistenza. 2. Qualora si verifichi una situazione di parita' rispetto ai criteri di cui al comma 1, viene data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore. 3. Nel caso previsto dal comma 1, negli atti di verifica di compatibilita' delle singole richieste viene fatto riferimento agli esiti della procedura di selezione.