Art. 6.
Procedure  per  la  selezione  dei  soggetti  interessati al rilascio
               dell'autorizzazione alla realizzazione

1.  Qualora  siano  presentate  diverse  richieste  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  alla  realizzazione  di strutture che erogano le
medesime  prestazioni  nello stesso ambito territoriale aziendale, la
Regione  effettua  la  verifica  di compatibilita' di cui all'art. 5,
procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti, sulla base
dei seguenti criteri: a) localizzazione della struttura, tenuto conto
delle  particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di
riferimento;
b) livello di mobilita' passiva interaziendale;
c) completezza ed ampiezza di assistenza.
2. Qualora si verifichi una situazione di parita' rispetto ai criteri
di  cui  al comma 1, viene data preferenza ai progetti che sono stati
presentati con data anteriore.
3.  Nel  caso  previsto  dal  comma  1,  negli  atti  di  verifica di
compatibilita'  delle  singole richieste viene fatto riferimento agli
esiti della procedura di selezione.