Art. 7.
           Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

1.   Il   Comune   decide  sulla  richiesta  di  autorizzazione  alla
realizzazione,   tenuto   conto   della  verifica  di  compatibilita'
effettuata  dalla Regione. Il provvedimento comunale di rilascio o di
diniego  dell'autorizzazione  e' comunicato alla Regione entro trenta
giorni dall'adozione.