Art. 9.
                        Attivita' istruttoria

1. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi,
stabiliti  con  il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera-
a),  della  legge  regionale  n.  4/2003, avvalendosi di una apposita
commissione  tecnica  costituita  con  decreto  del  Presidente della
Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di sanita'.
2.  La  commissione  tecnica  di  cui  al  comma  1 e' presieduta dal
direttore  della  direzione regionale competente, che svolge funzioni
di  coordinamento,  ed  e'  composta  dal  dirigente della struttura,
interna   alla  suddetta  direzione,  preposta  all'autorizzazione  e
all'accreditamento  di  attivita' sanitarie e socio-sanitarie nonche'
dai  direttori di dipartimento di prevenzione delle aziende USL. Alle
singole  sedute  della  commissione  non  partecipa  il direttore del
dipartimento   di   prevenzione   dell'azienda  USL  nel  cui  ambito
territoriale  di competenza ricade la struttura o l'attivita' oggetto
della  richiesta.  La  commissione,  per  lo  svolgimento  dei propri
compiti  puo'  avvalersi  di  esperti  in  possesso  di'  documentata
esperienza  in  materie  rilevanti  ai  fini  del rilascio del parere
tecnico di cui al comma 3.
3.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
ricezione  della  relativa  richiesta,  la  commissione  esprime, con
apposita  relazione,  un  parere  tecnico  preventivo  in ordine alla
richiesta  di autorizzazione all'esercizio ed alla documentazione ivi
allegata.
4.  Qualora  la  commissione  esprima  un parere con prescrizioni, lo
stesso  e' trasmesso al dipartimento di prevenzione di un'azienda USL
diversa  da quella nel cui ambito di competenza ricade la struttura o
l'attivita'  interessata,  individuata  nel decreto costitutivo della
commissione  stessa di cui al comma 1 e di seguito denominata azienda
USL  competente. Il suddetto dipartimento, avvalendosi anche di altre
strutture  aziendali,  secondo  le  rispettive  competenze,  e con la
presenza,  su  istanza  del  soggetto interessato, di un membro delle
associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  designato
dalle stesse, effettua i necessari sopralluoghi per la verifica della
conformita'  della  struttura  o attivita' in esame alle prescrizioni
stesse  ed  accerta,  altresi', per le strutture autorizzate ai sensi
dell'art. 8, la rispondenza della struttura stessa al progetto di cui
all'art. 5, comma 2, lettera- b).
5.   Il  verbale,  predisposto  dal  direttore  del  dipartimento  di
prevenzione, attestante avvenuto o meno adeguamento alle prescrizioni
indicate nel parere tecnico preventivo della commissione e' trasmesso
dal  direttore  generale  dell'azienda  USL competente alla direzione
regionale entro trenta giorni dalla ricezione del parere stesso.