Art. 9. Attivita' istruttoria 1. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi, stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera- a), della legge regionale n. 4/2003, avvalendosi di una apposita commissione tecnica costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di sanita'. 2. La commissione tecnica di cui al comma 1 e' presieduta dal direttore della direzione regionale competente, che svolge funzioni di coordinamento, ed e' composta dal dirigente della struttura, interna alla suddetta direzione, preposta all'autorizzazione e all'accreditamento di attivita' sanitarie e socio-sanitarie nonche' dai direttori di dipartimento di prevenzione delle aziende USL. Alle singole sedute della commissione non partecipa il direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attivita' oggetto della richiesta. La commissione, per lo svolgimento dei propri compiti puo' avvalersi di esperti in possesso di' documentata esperienza in materie rilevanti ai fini del rilascio del parere tecnico di cui al comma 3. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, la commissione esprime, con apposita relazione, un parere tecnico preventivo in ordine alla richiesta di autorizzazione all'esercizio ed alla documentazione ivi allegata. 4. Qualora la commissione esprima un parere con prescrizioni, lo stesso e' trasmesso al dipartimento di prevenzione di un'azienda USL diversa da quella nel cui ambito di competenza ricade la struttura o l'attivita' interessata, individuata nel decreto costitutivo della commissione stessa di cui al comma 1 e di seguito denominata azienda USL competente. Il suddetto dipartimento, avvalendosi anche di altre strutture aziendali, secondo le rispettive competenze, e con la presenza, su istanza del soggetto interessato, di un membro delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designato dalle stesse, effettua i necessari sopralluoghi per la verifica della conformita' della struttura o attivita' in esame alle prescrizioni stesse ed accerta, altresi', per le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 8, la rispondenza della struttura stessa al progetto di cui all'art. 5, comma 2, lettera- b). 5. Il verbale, predisposto dal direttore del dipartimento di prevenzione, attestante avvenuto o meno adeguamento alle prescrizioni indicate nel parere tecnico preventivo della commissione e' trasmesso dal direttore generale dell'azienda USL competente alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione del parere stesso.