Art. 3.
                          Entrata in vigore

   1.  Questa  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
   Trento, 27 luglio 2007
                               DELLAI