(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 5 settembre 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge  regionale  26  febbraio  2001,  n.  4,  concernente
«Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (legge finanziaria 2001)»:
Visto  in  particolare  l'art.  7,  comma  69,  ai  sensi  del  quale
l'Amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere un contributo
a  favore  dei  Consorzi  garanzia  fidi tra le imprese commerciali e
turistiche  del  Friuli-Venezia  Giulia,  per l'attivazione, mediante
convenzioni  con  istituti  di  credito  operanti  nel Friuli-Venezia
Giulia,  di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per
capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando
la  situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di
servizio, nei limiti degli interventi «de minimis»;
Visto  il  «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a
favore   delle   imprese  commerciali,  turistiche  e  di  servizio»,
approvato  con  proprio  decreto  n.  0281/Pres. d.d. 26 luglio 2001,
registrato  alla Corte dei conti il 12 settembre 2001 (registro n. 1,
foglio  n.  367)  e  successive  modifiche  apportate  con successivo
decreto n. 0184/Pres. d.d. 24 giugno 2002;
Considerato  che  il  citato  decreto del Presidente della Regione n.
0281/2001 prevede all'art. 6 l'applicazione delle condizioni previste
dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti  di  importanza  minore  («de minimis»), pubblicato in Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
Considerato  che  il  citato  regolamento (CE) 69/2001 non e' piu' in
vigore  dal 1  gennaio  2007,  pur  continuando  ad applicarsi per un
periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso
disciplinati;
Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato in
Gazzetta  ufficiale  Unione  europea  serie  L n. 379 del 28 dicembre
2006;
Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con decreto del
Presidente  della  Regione  n. 0281/2001, con particolare riferimento
all'art.   6  al  fine  di  adeguarlo  alla  sopra  citata  normativa
comunitaria di cui al regolamento (CE) 1998/2006;
Ritenuto   altresi'  necessario  integrare  il  suddetto  regolamento
emanato  con  decreto del Presidente della Regione n. 0281/Pres./2001
con  la previsione relativa al rinvio dinamico di cui all'art. 38-bis
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso»,
provvedendo ad inserire l'art. 14-bis «Rinvio dinamico»;
Vista la legge regionale n. 7/2000;
Visto l'art. 42 dello Satuto di autonomia;
Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale 6 agosto 2007 n.
1947;
                              Decreta:
1.  Sono  approvate,  per  le  motivazioni  espresse  in premessa, le
modifiche  e  le  integrazioni  al  «Regolamento per l'attuazione dei
prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche
e  di  servizio ai sensi dell'art. 7, comma 69 e seguenti della legge
regionale  26  febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001)», emanato
con   decreto  del  Presidente  della  Regione  26  luglio  2001,  n.
0281/Pres.,  nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della
Regione.
3.  Il  presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
                                ILLY