ALLEGATO
Modifiche   e  integrazioni  al  «Regolamento  per  l'attuazione  dei
prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche
e  di  servizio ai sensi dell'art. 7, comma 69 e seguenti della legge
regionale  26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001)», adottato
con   decreto  del  Presidente  della  Regione  26  luglio  2001,  n.
                                                           0281/Pres.
                               Art. 1.
                Sostituzione dell'art. 6 del decreto
              del Presidente della Regione n. 0281/2001
1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, e'
sostituito dal seguente:
«Art.  6 (Regime di aiuto).  -  1.  I finanziamenti a tasso agevolato
attivati  in  forza  di  quanto  previsto dalla legge regionale e dal
presente  regolamento  sono  concessi  in osservanza delle condizioni
prescritte  dal  regolamento  (CE)  n. 1998/2006 del trattato CE agli
aiuti  d'importanza  minore ("de minimis"), pubblicato in GUUE, serie
L, n. 379, del 28 dicembre 2006.
2.  Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo
complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa
non  puo'  superare  i  200  mila  euro  nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari.
3.  L'entita' dell'aiuto in termini di "de minimis" e' determinato in
base alle modalita' di calcolo previste dall'allegato A.
4.  Ai  sensi  dell'art.  1  del  regolamento  (CE) n. 1998/2006 sono
esclusi  dagli  aiuti  "de  minimis"  i  settori  di  attivita'  e le
tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B. Tale allegato viene
aggiornato,  per  consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria
in  materia  anche con particolare riferimento all'individuazione dei
settori  di  attivita'  escluse,  con  decreto del direttore centrale
delle  attivita'  produttive, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale
della Regione.».
                               Art. 2.
                Aggiunta dell'art. 14-bis del decreto
              del Presidente della Regione n. 0281/2001
1.  Dopo  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della Regione n.
0281/2001, e' aggiunto il seguente:
«Art.  14-bis  (Rinvio  dinamico).  - -  1. Ai sensi dell'art. 38-bis
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia  di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso) il
rinvio  a  leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente
regolamento  si  intende  effettuato  al  testo vigente dei medesimi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione.».
                               Art. 3.
               Inserimento dell'allegato A al decreto
              del Presidente della Regione n. 0281/2001
1.  Al decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, e' aggiunto
il seguente allegato:
«Allegato  A (Riferito all'art. 6, comma 3).  - - Contributi in conto
interessi  previsti  dall'art.  7,  comma  69  e seguenti della legge
regionale  26  febbraio  2001,  n.  4  -  Definizioni necessarie alla
determinazione dell'entita' dell'aiuto "de minimis".
I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto dal regolamento
n.  1998/2006  della  Commissione  delle Comunita' europee di data 15
dicembre  2006  relativo  agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto
accordato con il contributo concesso sono quelli di seguito definiti.
Data   di   concessione:   la   data   di   erogazione   dell'importo
dell'agevolazione   relativa  all'abbattimento  in  conto  interessi,
all'istituto  bancario, da parte del CON.GAFI. in base alle modalita'
di cui all'art. 7, comma 9 del regolamento.
Tasso   di   attualizzazione:  tasso  di  riferimento  fissato  dalla
Commissione ed in vigore alla data di concessione.
Aiuto:  equivalente  sovvenzione  lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scadere
ossia  il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione,
dei  contributi  determinati in base alle modalita' di cui all'art. 7
del regolamento, relativamente alle rate del finanziamento.
Calcolo   dell'E.S.L.:   l'equivalente  sovvenzione  lordo  e'  cosi'
definito:

                 ---->  Vedi formula a pag. 5 <----

dove:
n: numero rate totali da considerare;
g:   numero   giorni   intercorrenti   tra  la  data  di  concessione
dell'agevolazione e la prima rata da considerare;
tatt: tasso nominale annuo di attualizzazione;
k: variabile da 1 a n;
Ak: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.».
                               Art. 4.
               Inserimento dell'allegato B al decreto
              del Presidente della Regione n. 0281/2001
1.  Dopo  l'allegato  A  al  decreto  del Presidente della Regione n.
0281/2001, e' aggiunto il seguente allegato:
«Allegato B
(Riferito all'art. 6, comma 4)
Regime di aiuto de minimis
Settori  di  attivita'  e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del
regolamento (CE) n. 1998/2006.
1.  Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006
non sono concessi:
a)  aiuti  fissati  in  base  al prezzo o ai quantitativo di prodotti
agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese   interessate,   ovvero   subordinati   al  fatto  di  venire
parzialmente  o interamente trasferiti a produttori primari, a favore
di  imprese  attive  nella  trasformazione  e  commercializzazione di
prodotti agricoli;
b)  aiuti  ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o
Stati  membri,  ossia  aiuti  direttamente  collegati ai quantitativi
esportati,  alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione
o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione;
c)  aiuti  condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti d'importazione;
d)  aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci
su  strada  da  parte di imprese che effettuano trasporto di merci su
strada per conto terzi;
e) aiuti alle imprese in difficolta'.
2.  Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006
il  regime de minimis e' applicabile agli aiuti concessi alle imprese
di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione
di  prodotti  agricoli,  come definite al punto 3, ad eccezione delle
imprese attive:
a)  nel  settore  della  pesca  e dell'acquacoltura che rientrano nel
campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui
all'allegato 1 del trattato;
c)  nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002
del Consiglio.
3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento
(CE) 1998/2006, si intende per:
a)  trasformazione  di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di
un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i
prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un
prodotto   agricolo,   eccezione  fatta  per  le  attivita'  agricole
necessarie  per  preparare  un prodotto animale o vegetale alla prima
vendita;
b)  commercializzazione  di  un  prodotto  agricolo:  la detenzione o
l'esposizione  di  un  prodotto agricolo elencato nell'allegato I del
trattato,  esclusi  i  prodotti  della  pesca, allo scopo di vendere,
consegnare  o  immettere  sul  mercato  in qualsiasi altro modo detto
prodotto  ad  eccezione della prima vendita da parte di un produttore
primario  a  rivenditori  o  a imprese di trasformazione, e qualsiasi
attivita'  che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita
da  parte  di  un  produttore  primario  a  dei consumatori finali e'
considerata  commercializzazione  se  ha  luogo  in  locali  separati
riservati a tale scopo.».
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
data  della  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione e
produce i suoi effetti dal 1 luglio 2007.
Visto, il Presidente: Illy