ALLEGATO Modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'art. 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001)», adottato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2001, n. 0281/Pres. Art. 1. Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Regime di aiuto). - 1. I finanziamenti a tasso agevolato attivati in forza di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006. 2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non puo' superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. L'entita' dell'aiuto in termini di "de minimis" e' determinato in base alle modalita' di calcolo previste dall'allegato A. 4. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attivita' e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B. Tale allegato viene aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attivita' escluse, con decreto del direttore centrale delle attivita' produttive, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.». Art. 2. Aggiunta dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001 1. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, e' aggiunto il seguente: «Art. 14-bis (Rinvio dinamico). - - 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.». Art. 3. Inserimento dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001 1. Al decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, e' aggiunto il seguente allegato: «Allegato A (Riferito all'art. 6, comma 3). - - Contributi in conto interessi previsti dall'art. 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - Definizioni necessarie alla determinazione dell'entita' dell'aiuto "de minimis". I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto dal regolamento n. 1998/2006 della Commissione delle Comunita' europee di data 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto accordato con il contributo concesso sono quelli di seguito definiti. Data di concessione: la data di erogazione dell'importo dell'agevolazione relativa all'abbattimento in conto interessi, all'istituto bancario, da parte del CON.GAFI. in base alle modalita' di cui all'art. 7, comma 9 del regolamento. Tasso di attualizzazione: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione. Aiuto: equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scadere ossia il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalita' di cui all'art. 7 del regolamento, relativamente alle rate del finanziamento. Calcolo dell'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione lordo e' cosi' definito: ----> Vedi formula a pag. 5 <---- dove: n: numero rate totali da considerare; g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare; tatt: tasso nominale annuo di attualizzazione; k: variabile da 1 a n; Ak: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.». Art. 4. Inserimento dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001 1. Dopo l'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0281/2001, e' aggiunto il seguente allegato: «Allegato B (Riferito all'art. 6, comma 4) Regime di aiuto de minimis Settori di attivita' e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006. 1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi: a) aiuti fissati in base al prezzo o ai quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) aiuti ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; e) aiuti alle imprese in difficolta'. 2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis e' applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive: a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato; c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio. 3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per: a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attivita' agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali e' considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.». Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e produce i suoi effetti dal 1 luglio 2007. Visto, il Presidente: Illy