Art. 14.
Modifica  all'art.  12  della  legge  regionale  27  marzo 1998, n. 5
«Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio
idrico   integrato   ed   individuazione  degli  ambiti  territoriali
ottimali,  in  attuazione  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36» e
                      successive modificazioni.

1.  Il  comma  2-ter  dell'art.  12  della legge regionale n. 5/1998,
«Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio
idrico   integrato   ed   individuazione  degli  ambiti  territoriali
ottimali,  in  attuazione  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36» e
successive  modificazioni  e'  sostituito  dal  seguente:  «2-ter.  A
garanzia  di  una gestione del servizio idrico integrato coerente con
le  esigenze  ambientali  e  di  uso  delle  acque  come  risorsa  da
utilizzare  secondo  criteri  di  solidarieta' e di conservazione del
patrimonio  idrico,  ai  sensi  degli  articoli 141 e 144 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive  modificazioni, tutte le Autorita' d'ambito provvedono con
una  quota di contribuzione, individuata nella previsione annuale dei
proventi  da  tariffa  relativa  ai servizi idrici per i vari settori
d'impiego  dell'acqua,  di  cui  al  piano  economico finanziario. La
quota,  non  inferiore  al  tre per cento sugli effettivi introiti da
tariffa  relativi all'anno precedente, e' trasferita alla regione del
Veneto  da  ciascuna  Autorita'  d'ambito entro il 31 gennaio di ogni
anno.  Le  Autorita' d'ambito interregionali contribuiscono pro quota
per  la  porzione  di  territorio appartenente al Veneto. Entro il 30
giugno  di  ogni  anno  la  Regione  provvede  al  riparto del fondo,
costituito dalle quote trasferite da ogni Autorita' d'ambito, secondo
criteri  e  modalita' di erogazione stabiliti dalla Giunta regionale.
Le  somme  ripartite  sono  destinate  alle  comunita'  montane e, in
subordine  ai  comuni  interessati, per la realizzazione di specifici
interventi   di  tutela  dell'assetto  idrogeologico  del  territorio
montano.  Il  provvedimento  di  ripartizione  del fondo e' approvato
dalla  Giunta  regionale,  previo parere della competente commissione
consiliare  che  si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere».