Art. 14. Modifica all'art. 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 «Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» e successive modificazioni. 1. Il comma 2-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 5/1998, «Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «2-ter. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarieta' e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 âNorme in materia ambientaleâ e successive modificazioni, tutte le Autorita' d'ambito provvedono con una quota di contribuzione, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d'impiego dell'acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al tre per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all'anno precedente, e' trasferita alla regione del Veneto da ciascuna Autorita' d'ambito entro il 31 gennaio di ogni anno. Le Autorita' d'ambito interregionali contribuiscono pro quota per la porzione di territorio appartenente al Veneto. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione provvede al riparto del fondo, costituito dalle quote trasferite da ogni Autorita' d'ambito, secondo criteri e modalita' di erogazione stabiliti dalla Giunta regionale. Le somme ripartite sono destinate alle comunita' montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. Il provvedimento di ripartizione del fondo e' approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere».