Art. 18.
Disposizioni   transitorie   in   materia   ambientale,   a   seguito
dell'entrata  in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
      «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni.

1.  Fino  all'entrata  in  vigore  della legge regionale di riordino,
della  disciplina  di tutela ambientale, la regione, le province ed i
comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e
7 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia
di  gestione  dei  rifiuti»  e  successive  modificazioni, nonche' le
competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle
acque  di  cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 16 aprile
1985,  n.  33  «Norme  per  la  tutela  dell'ambiente»  e  successive
modificazioni.