Art. 18. Disposizioni transitorie in materia ambientale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni. 1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino, della disciplina di tutela ambientale, la regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni, nonche' le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni.