Art. 4.
Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile
2001,  n.  11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
                 n. 112» e successive modificazioni.

1.  Al comma 2-ter dell'art. 82 della legge regionale 13 aprile 2001,
n.  11  «Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112»  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «per  uso
potabile»  sono inserite le seguenti: «, igienico sanitario». 2. Dopo
il  comma 2-ter dell'art. 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11  «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e
successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2-ter non
si applica altresi' alle istanze:
a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso
di  cui  all'art.  4  del  regio  decreto  11  dicembre 1933, n. 1775
“Testo  unico  delle  disposizioni  di legge sulle acque e impianti
elettrici” e successive modificazioni;
b)  di  rinnovo  di  concessioni  di  derivazione senza varianti, per
qualsiasi uso;
c)  di  concessione  di  derivazione  d'acqua  ad  uso  irriguo,  per
interventi  di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano
di  sviluppo  rurale  e  comprendenti sistemi di irrigazione volti al
risparmio della risorsa idrica;
d)  di  concessione  di derivazione d'acqua per scopi geotermici o di
scambio  termico  per i quali si attui la reimmissione nella medesima
falda come previsto nella normativa vigente.
2-quinquies.  Nelle  more dell'approvazione del Piano di tutela delle
acque,  la  Giunta  regionale con proprio provvedimento stabilisce le
direttive  per  l'esame  delle  istanze  di  cui  ai  commi  2-ter  e
2-quater».
3. Dopo il comma 3 dell'art. 85 della legge regionale 13 aprile 2001,
n.  11  «Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112» e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis.  Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte delle
province,  rispetto all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera-
d)  del  comma  1  e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla
lettera-  e)  del  comma  1,  tale da esporre a rischio l'incolumita'
delle  persone,  di  beni ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la
fruizione  dello  specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche
in   forza   di  denuncia  della  predetta  inerzia  o  inadempimento
effettuata  alla  Regione  da  uno  o  piu'  comuni  interessati,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge. In
tal  caso  il  Presidente  della  Giunta  regionale  puo'  nominare a
commissario  ad  acta  uno dei sindaci dei comuni interessati, per il
tempestivo  esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni stesse, con
la realizzazione degli interventi a cio' necessari».
4. Dopo la lettera- e) del comma 3 dell'art. 87 della legge regionale
13   aprile   2001,   n.  11  «Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  alle  autonomie  locali  in  attuazione  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112» e successive modificazioni, e'
aggiunta la seguente:
«c-bis)  le  funzioni  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e) del comma 1
dell'art. 85, qualora l'intero alveo lacuale, le rive, le sponde e le
spiagge  lacuali,  interessi  esclusivamente il territorio di un solo
comune».