Art. 4. Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni. 1. Al comma 2-ter dell'art. 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, dopo le parole: «per uso potabile» sono inserite le seguenti: «, igienico sanitario». 2. Dopo il comma 2-ter dell'art. 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: «2-quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2-ter non si applica altresi' alle istanze: a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 âTesto unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettriciâ e successive modificazioni; b) di rinnovo di concessioni di derivazione senza varianti, per qualsiasi uso; c) di concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo, per interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano di sviluppo rurale e comprendenti sistemi di irrigazione volti al risparmio della risorsa idrica; d) di concessione di derivazione d'acqua per scopi geotermici o di scambio termico per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda come previsto nella normativa vigente. 2-quinquies. Nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque, la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le direttive per l'esame delle istanze di cui ai commi 2-ter e 2-quater». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte delle province, rispetto all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera- d) del comma 1 e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla lettera- e) del comma 1, tale da esporre a rischio l'incolumita' delle persone, di beni ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la fruizione dello specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche in forza di denuncia della predetta inerzia o inadempimento effettuata alla Regione da uno o piu' comuni interessati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge. In tal caso il Presidente della Giunta regionale puo' nominare a commissario ad acta uno dei sindaci dei comuni interessati, per il tempestivo esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni stesse, con la realizzazione degli interventi a cio' necessari». 4. Dopo la lettera- e) del comma 3 dell'art. 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente: «c-bis) le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 85, qualora l'intero alveo lacuale, le rive, le sponde e le spiagge lacuali, interessi esclusivamente il territorio di un solo comune».