Art. 7. Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive modificazioni. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive modificazioni, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Le proposte di intervento devono prevedere una spesa non inferiore: a) a 20.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sugli immobili; b) a 10.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sui beni mobili.». 2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1.». 3. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive modificazioni, dopo le parole: «se diversi dagli stessi e» sono inserite le seguenti: «qualora i contributi di cui all'art. 4 siano stati concessi per interventi di valorizzazione aventi ad oggetto beni immobili».