Art. 7.
Modifiche  degli  articoli  4  e  6 della legge regionale 24 dicembre
2004,  n.  37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e
                      successive modificazioni.

1.  Dopo  il  comma  1  dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre
2004,  n.  37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e
successive  modificazioni,  e' inserito il seguente comma: «1-bis. Le
proposte di intervento devono prevedere una spesa non inferiore:
a)  a  20.000,00  euro  per  le  richieste  di contributo riguardanti
interventi sugli immobili;
b)  a  10.000,00  euro  per  le  richieste  di contributo riguardanti
interventi sui beni mobili.».
2.  Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.
37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2.  Il  comune invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di
ciascun  anno,  l'elenco  delle domande presentate ai sensi del comma
1.».
3. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.
37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive
modificazioni,  dopo  le  parole:  «se  diversi  dagli stessi e» sono
inserite  le  seguenti: «qualora i contributi di cui all'art. 4 siano
stati  concessi  per  interventi  di valorizzazione aventi ad oggetto
beni immobili».