Art. 8. Adempimenti del Genio civile regionale in materia di costruzioni in zone sismiche 1. Il certificato previsto dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche, e' rilasciato dall'ufficio del genio civile regionale sulla base del certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo statico, sulla base del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e munito del visto comunale dell'avvenuto deposito.