Art. 8.
Adempimenti  del  Genio civile regionale in materia di costruzioni in
                            zone sismiche

1.  Il  certificato  previsto dall'art. 62 del decreto del Presidente
della   Repubblica   6   giugno  2001,  n.  380  «testo  unico  delle
disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia»,
attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per
le costruzioni in zone sismiche, e' rilasciato dall'ufficio del genio
civile  regionale  sulla  base  del  certificato  di collaudo statico
ovvero,  qualora  non  sia  richiesta  l'effettuazione  del  collaudo
statico,   sulla   base   del   certificato  di  regolare  esecuzione
sottoscritto  dal  direttore  dei  lavori e munito del visto comunale
dell'avvenuto deposito.