Art. 10.
Modifica  dell'art.  44  della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
«Disciplina  della  ricerca,  coltivazione  e  utilizzo  delle  acque
           minerali e termali» e successive modificazioni.

   1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 10 ottobre
1989,  n.  40 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Gli accertamenti
previsti  al  comma  2,  nel  caso  in  cui  piu' stabilimenti di una
societa'  di  imbottigliamento  di  acque  minerali  e  bibite  siano
presenti   sul  territorio  regionale,  sono  validi  per  tutti  gli
stabilimenti appartenenti alla societa' stessa».