Art. 10. Modifica dell'art. 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» e successive modificazioni. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui piu' stabilimenti di una societa' di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla societa' stessa».