Art. 11.
Modifica  dell'art.  55-bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40  «Disciplina  della  ricerca,  coltivazione e utilizzo delle acque
           minerali e termali» e successive modificazioni.

   1.  Dopo  la  lettera- e) del comma 1 dell'art. 55-bis della legge
regionale  10  ottobre  1989,  n  40 e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis)  fatte  salve  le  domande gia' presentate, a decorrere dal 1
marzo  2007  non  e'  consentito  il  rilascio  di  nuove concessioni
geotermiche  ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall'ambito
del  Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione
della  risorsa  termale  (PURT)  e  dall'ambito degli eventuali altri
bacini termali che fossero riconosciuti».