Art. 12.
Soppressione  della  Commissione  regionale  per  i  mercati  di  cui
all'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 «Disciplina dei
          mercati all'ingrosso» e successive modificazioni.

   1.  I  compiti  e  le funzioni attribuite dalla legge regionale 30
marzo  1979,  n.  20 alla Commissione regionale per i mercati, di cui
all'art.  5  della  medesima  legge,  sono esercitati dalla struttura
regionale  competente  in  materia  di commercio, anche attraverso le
forme  partecipative di cui agli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto
1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi» e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  2.  Ogni  richiamo alla Commissione
regionale  per  i  mercati  contenuto  nella  legislazione  regionale
vigente  deve intendersi riferito alla struttura regionale competente
in materia di commercio.
   3.  L'  art.  5  della  legge  regionale  30  marzo 1979, n. 20 e'
abrogato.