Art. 13. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 «Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche» e successive modificazioni. 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificato dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, e' aggiunto il seguente comma: «4-ter. In deroga a quanto previsto al comma 4-bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi».