Art. 13.
Modifica  della  legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 «Nuove norme in
 materia di commercio su aree pubbliche» e successive modificazioni.

   1.  Dopo il comma 4-bis dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile
2001,  n.  10,  come  modificato dal comma 1 dell'art. 16 della legge
regionale  25  febbraio  2005,  n.  7, e' aggiunto il seguente comma:
«4-ter.  In  deroga a quanto previsto al comma 4-bis i comuni possono
rilasciare  appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o
eventi».