Art. 15.
Disposizioni in materia di parchi commerciali e modifiche della legge
regionale  13  agosto  2004,  n.  15  «Norme  di  programmazione  per
l'insediamento  di  attivita'  commerciali  nel  Veneto» e successive
                           modificazioni.

   1.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto
2004,  n.  15  sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. L'apertura, il
trasferimento  di  sede, il mutamento di settore merceologico nonche'
l'ampliamento   di   superficie   degli   esercizi  di  vicinato  che
determinino  un  incremento  della  superficie  originaria  del parco
commerciale   non   superiore  al  limite  dimensionale  delle  medie
strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che
non comportino incrementi volumetrici, sono soggetti adautorizzazione
amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio e' ubicata la
struttura  di  vendita,  in  deroga  agli obiettivi di sviluppo della
programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di
cui  al Capo VI nel rispetto delle norme in materia di compatibilita'
urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge.
   4-ter. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita
all'interno  del  parco  commerciale  e'  soggetto  ad autorizzazione
amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio e' ubicata la
struttura  di  vendita,  in  deroga  agli obiettivi di sviluppo della
programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di
cui  al Capo VI nel rispetto delle norme in materia di compatibilita'
urbanistica,  edilizia  e  ambientale contenute nella presente legge,
purche'   la  struttura  commerciale  assorba  una  pari  o  maggiore
superficie commerciale di quelle gia' autorizzate nel parco medesimo.
Il  rilascio  dell'autorizzazione  comunale  di cui al presente comma
comporta  l'`impossibilita'  di  utilizzare  ai  fini  commerciali le
strutture  dismesse.  Il  comune,  ferma  restando la possibilita' di
disciplinare l'area occupata dalla struttura dismessa con il piano di
assetto  del territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di
cui  alla  legge  regionale 23 aprile 2004, n. 11, in deroga all'art.
48,  comma  1,  della  medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
puo'  adottare,  con le procedure di cui all'art. 50 commi da 5 a 8 e
16  della  legge  regionale  27giugno  1985, n. 61, una variante allo
strumento'  urbanistico  generale  finalizzata  a disciplinare l'area
occupata dalla struttura dismessa.
   4-quater.  Gli  esercizi di vicinato ubicati all'interno del parco
commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti dall'art.
7, comma 1, lettera- a).
   4-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, la
cessazione  dell'attivita' e il trasferimento di sede di un esercizio
di   vicinato  all'esterno  di  un  parco  commerciale  determina  la
corrispondente riduzione della superficie del parco.
   4-sexies.  Il  comune  competente  per  territorio  trasmette alla
provincia  e alla Regione copia dell'autorizzazione amministrativa di
cui  al  comma  4-bis  ed  al  comma 4-ter entro il termine di trenta
giorni  dal  rilascio, nonche' copia della presa d'atto relativa alla
riduzione della superficie del parco».
   2. Per parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore
della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ai sensi dei commi 2, 3 e
4  dell'art.  10  della  medesima  legge  regionale  si  intendono le
aggregazioni   di   almeno   tre   esercizi   commerciali,   con   le
caratteristiche e l'ubicazione di cui al citato comma 2 dell'art. 10,
autorizzati  in  applicazione  di  norme  anteriormente  alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  regionale 13 agosto 2004, n. 15, a
prescindere dalla data della loro attivazione.
   3.  Al  comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 13 agosto 2004,
n.  15  le  parole «gli outlet devono avere una distanza fra loro, in
linea d'aria, non inferiore a cento chilometri» sono soppresse.
   4.  Il comma 12 dell'art. 14 della legge regionale 13 agosto 2004,
n.  15  e l'art. 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono
abrogati.
   5.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 13 agosto
2004, n. 15 e' aggiunto il seguente comma:
   «2-bis. In deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera-
b),  le  grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante
accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a
mille  metri  quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel
rispetto  delle  norme  in  materia  di  compatibilita'  urbanistica,
edilizia   ed  ambientale,fino  al  raggiungimento  della  superficie
massima complessiva di cinquemila metri quadrati.».
   6.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 13 agosto
2004, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:
   4-bis.  Le  grandi strutture di vendita con superficie superiore a
ottomila  metri  quadrati  possono  essere  integrate da attivita' di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in  deroga alla specifica
programmazione comunale di settore; la superficie di somministrazione
non puo' superare il due per cento della superficie di vendita.
   4-ter.   Le  grandi  strutture  del  settore  non  alimentare  con
superficie   superiore  a  ottomila  metri  quadrati  possono  essere
integrate  da attivita' di vendita di prodotti del settore alimentare
per  una  superficie di vendita che non puo' superare l'uno per cento
della   superficie  autorizzata.  L'esercizio  di  tale  opzione,  da
comunicare  al  comune trenta giorni prima dell'avvio dell'attivita',
non  modifica  la  tipologia  della  struttura  da  singola  a centro
commerciale.
   4-quater.  Le  attivita'  integrative indicate ai precedenti commi
fanno  capo  al soggetto titolare dell'autorizzazione principale, non
possono  essere  cedute  autonomamente o trasferite al di fuori della
grande struttura e devono rispettare gli orari della stessa».
   7.  I  commi  3  e  4 dell'art. 37 della legge regionale 13 agosto
2004, n. 15 sono abrogati.