Art. 15. Disposizioni in materia di parchi commerciali e modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attivita' commerciali nel Veneto» e successive modificazioni. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore merceologico nonche' l'ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non comportino incrementi volumetrici, sono soggetti adautorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio e' ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI nel rispetto delle norme in materia di compatibilita' urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge. 4-ter. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita all'interno del parco commerciale e' soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio e' ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI nel rispetto delle norme in materia di compatibilita' urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge, purche' la struttura commerciale assorba una pari o maggiore superficie commerciale di quelle gia' autorizzate nel parco medesimo. Il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al presente comma comporta l'`impossibilita' di utilizzare ai fini commerciali le strutture dismesse. Il comune, ferma restando la possibilita' di disciplinare l'area occupata dalla struttura dismessa con il piano di assetto del territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in deroga all'art. 48, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 puo' adottare, con le procedure di cui all'art. 50 commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27giugno 1985, n. 61, una variante allo strumento' urbanistico generale finalizzata a disciplinare l'area occupata dalla struttura dismessa. 4-quater. Gli esercizi di vicinato ubicati all'interno del parco commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti dall'art. 7, comma 1, lettera- a). 4-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, la cessazione dell'attivita' e il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato all'esterno di un parco commerciale determina la corrispondente riduzione della superficie del parco. 4-sexies. Il comune competente per territorio trasmette alla provincia e alla Regione copia dell'autorizzazione amministrativa di cui al comma 4-bis ed al comma 4-ter entro il termine di trenta giorni dal rilascio, nonche' copia della presa d'atto relativa alla riduzione della superficie del parco». 2. Per parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della medesima legge regionale si intendono le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali, con le caratteristiche e l'ubicazione di cui al citato comma 2 dell'art. 10, autorizzati in applicazione di norme anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, a prescindere dalla data della loro attivazione. 3. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole «gli outlet devono avere una distanza fra loro, in linea d'aria, non inferiore a cento chilometri» sono soppresse. 4. Il comma 12 dell'art. 14 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e l'art. 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono abrogati. 5. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. In deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera- b), le grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a mille metri quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel rispetto delle norme in materia di compatibilita' urbanistica, edilizia ed ambientale,fino al raggiungimento della superficie massima complessiva di cinquemila metri quadrati.». 6. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono inseriti i seguenti commi: 4-bis. Le grandi strutture di vendita con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore; la superficie di somministrazione non puo' superare il due per cento della superficie di vendita. 4-ter. Le grandi strutture del settore non alimentare con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attivita' di vendita di prodotti del settore alimentare per una superficie di vendita che non puo' superare l'uno per cento della superficie autorizzata. L'esercizio di tale opzione, da comunicare al comune trenta giorni prima dell'avvio dell'attivita', non modifica la tipologia della struttura da singola a centro commerciale. 4-quater. Le attivita' integrative indicate ai precedenti commi fanno capo al soggetto titolare dell'autorizzazione principale, non possono essere cedute autonomamente o trasferite al di fuori della grande struttura e devono rispettare gli orari della stessa». 7. I commi 3 e 4 dell'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono abrogati.