Art. 17. Disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all'attivita' di acconciatore 1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 «Disciplina dell'attivita' di acconciatore», i soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione all'attivita' di acconciatore devono dimostrare con idonea documentazione l'esercizio dell'attivita' di parrucchiere per uomo e donna, cosi' come individuata dall'art. 4, comma 1, lettera- b), dello schema di regolamento approvato con delibera della giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 15 maggio 1992, n. 52. 2. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime fra esercizi qualora l'attivita' oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali. 3. L'assegnazione della nuova tipologia e' disposta con provvedimento del comune, previo parere favorevole della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato» e successive modificazioni ed integrazioni, su istanza presentata dai soggetti di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.