Art. 17.
Disposizioni  per  la  conversione  della  qualifica  di  barbiere in
             abilitazione all'attivita' di acconciatore

   1.  Nell'ambito  di quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n.
174  «Disciplina  dell'attivita'  di  acconciatore»,  i  soggetti  in
possesso  della  qualifica  di  barbiere  e  che  intendano  ottenere
l'abilitazione  all'attivita'  di  acconciatore devono dimostrare con
idonea  documentazione l'esercizio dell'attivita' di parrucchiere per
uomo  e  donna, cosi' come individuata dall'art. 4, comma 1, lettera-
b),  dello  schema di regolamento approvato con delibera della giunta
regionale  n.  655  del  12  febbraio 1992, pubblicata nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  del  Veneto  15  maggio 1992, n. 52. 2. Le
conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto
dai  regolamenti  comunali in materia di distanze minime fra esercizi
qualora l'attivita' oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi
locali.
   3.   L'assegnazione   della   nuova   tipologia  e'  disposta  con
provvedimento  del comune, previo parere favorevole della Commissione
regionale  per l'artigianato di cui all'art. 20 della legge regionale
31  dicembre  1987,  n. 67 «Disciplina dell'artigianato» e successive
modificazioni  ed integrazioni, su istanza presentata dai soggetti di
cui  al  comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.