Art. 19. Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale» e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e' aggiunto il seguente comma: «3-ter. La giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un nucleo di valutazione per progetti ritenuti ricevibili, ammissibili e che abbiano conseguito un punteggio minimo stabilito dal bando annuale». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. La giunta regionale promuove altresi' programmi e progetti promozionali presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni, societa' a prevalente capitale pubblico, nonche' da soggetti privati non aventi finalita' di lucro, operanti nel territorio veneto».