Art. 19.
Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina delle
aggregazioni  di  filiera,  dei distretti produttivi ed interventi di
sviluppo  industriale e produttivo locale» e successive modificazioni
                          ed integrazioni.

   1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile
2003,  n.  8  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «3-ter.  La  giunta
regionale,   con  propria  deliberazione,  istituisce  un  nucleo  di
valutazione  per  progetti  ritenuti  ricevibili,  ammissibili  e che
abbiano conseguito un punteggio minimo stabilito dal bando annuale».
   2.  Dopo  il  comma  1 dell'art. 14 della legge regionale 4 aprile
2003, n. 8 e' aggiunto il seguente comma:
   «1-bis. La giunta regionale promuove altresi' programmi e progetti
promozionali  presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni,
societa'  a prevalente capitale pubblico, nonche' da soggetti privati
non aventi finalita' di lucro, operanti nel territorio veneto».