Art. 3.
Modifiche  dell'art.  8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
«Interventi  regionali  per  lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
                 veneta» e successive modificazioni.

   1.  Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999,
n.  57, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale
17  settembre 2001, n. 28, dopo le parole: «iniziative da finanziare»
sono inserite le seguenti: «con i contributi di cui all'art. 3, comma
1, lettera- a)»; 2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale
24  dicembre  1999,  n.  57,  come sostituito dal comma 1 dell'art. 7
della  legge  regionale  17  settembre  2001,  n.  28, e' aggiunto il
seguente:
   «4-bis.  Le  modalita' di funzionamento del fondo di rotazione per
la  concessione  di  finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di
cui   all'art.   3,   comma   1,  lettera-  b),  sono  stabilite  con
provvedimento della giunta regionale».