Art. 3. Modifiche dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni. 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, dopo le parole: «iniziative da finanziare» sono inserite le seguenti: «con i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera- a)»; 2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le modalita' di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all'art. 3, comma 1, lettera- b), sono stabilite con provvedimento della giunta regionale».