Art. 5.
Modifica  dell'art.  4  della  legge  regionale  9 gennaio 2003, n. 2
«Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro
                rientro» e successive modificazioni.

   1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n.
2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  In  caso  di costruzione o di
acquisto,  il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non
devono essere titolari di diritti di proprieta', di usufrutto, di uso
e  di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio
adeguato  alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver
ottenuto  l'assegnazione  in proprieta' o con patto di futura vendita
di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.».