Art. 8.
Modifiche  dell'art.  18  della  legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
«Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro
                rientro» e successive modificazioni.

   1. Alla lettera- b) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale
9  gennaio  2003,  n.  2,  come  modificato  dall'art. 18 della legge
regionale  25  febbraio  2005,  n.  7,  sono  aggiunte, alla fine, le
parole:  «e  che  svolgano  attivita'  da almeno tre anni; ». 2. Alla
lettera-  c) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio
2003,  n.  2,  come  modificato dall'art. 18 della legge regionale 25
febbraio  2005,  n.  7, dopo le parole: «federazioni all'estero» sono
inserite le seguenti: «che svolgano attivita' da almeno tre anni».
   3.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio
2003, n. 2 e' aggiunto il seguente:
   «4-bis.  La giunta regionale e' altresi' autorizzata a sostenere i
comitati  e  le  federazioni  di  circoli di cui alla lettera- c) del
comma  2,  mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare
sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali
organismi.».