Art. 8. Modifiche dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni. 1. Alla lettera- b) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, sono aggiunte, alla fine, le parole: «e che svolgano attivita' da almeno tre anni; ». 2. Alla lettera- c) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, dopo le parole: «federazioni all'estero» sono inserite le seguenti: «che svolgano attivita' da almeno tre anni». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La giunta regionale e' altresi' autorizzata a sostenere i comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera- c) del comma 2, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi.».