Art. 9.
Modifica  dell'art.  1  della  legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
«Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione normativa - collegato
alla  legge  finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e
    termali, lavoro, artigianato, commercio e Veneti nel mondo».

   1.  Nella  rubrica  dell'art.  1 della legge regionale 25 febbraio
2005,  n.  7  dopo  le  parole:  «di  coltivazione»  sono aggiunte le
seguenti  parole:  «e  di  ricerca».  2. Al comma 1 dell'art. 1 della
legge  regionale  25 febbraio 2005, n. 7 le parole: «alle concessioni
minerarie  per  minerali  solidi,  rilasciate», sono sostituite dalle
seguenti:   «ai   permessi   di   ricerca,   alle  concessioni  e  ai
provvedimenti relativi alle attivita' minerarie rilasciati».
   3.  Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005,
n. 7 le parole «per i provvedimenti relativi all'attivita' mineraria»
sono  sostituite  dalle parole: «per l'ampliamento delle concessioni,
dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti».
   4.  Dopo  il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi:
   «9-bis.  Le  funzioni  di  vigilanza  sui  lavori  di ricerca e di
coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente
per  territorio,  d'intesa  con  la  provincia. Nel caso di accertata
inerzia  nell'esercizio  delle  funzioni  di vigilanza, il presidente
della  giunta  regionale,  sentito  l'ente  interessato lo diffida ad
adempiere  entro  un congruo termine, trascorso il quale, provvede in
via sostitutiva.
   9-ter.  Nei  casi  di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del
regio  decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale
e' fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla
ricomposizione ambientale.
   9-quater.  La  provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale,
detta   le   prescrizioni  per  il  ripristino  o  la  ricomposizione
ambientale  che  deve  essere  eseguita dal trasgressore. Nel caso di
accertata   inerzia  la  provincia  provvede  al  ripristino  o  alla
ricomposizione  in  via  sostitutiva con rivalsa delle spese a carico
del  trasgressore.  Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la
provincia  determina  anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo
di indennita' per il danno al paesaggio.
   9-quinquies.  Nei  casi di sopraggiunta scadenza della concessione
mineraria   e'  fatto  obbligo  alla  ditta  gia'  concessionaria  di
provvedere  al  ripristino  dei  luoghi  a  proprie spese. In caso di
accertata   inerzia  la  provincia  provvede  al  ripristino  o  alla
ricomposizione  in  via  sostitutiva con rivalsa delle spese a carico
della  ditta  stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal
regio  decreto  14  aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico
delle  disposizioni  di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato).».