Art. 10. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 «Disciplina dell'attivita' di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali» e successive modificazioni. 1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni e' cosi' sostituito: «6. Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, e' elevato a quaranta giorni».