Art. 10.
Modifica  dell'art.  4  della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
«Disciplina  dell'attivita'  di  vigilanza  e di controllo sugli enti
        amministrativi regionali» e successive modificazioni.

   1.  Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1993,
n.  53  e  successive  modificazioni e' cosi' sostituito: «6. Per gli
statuti,  i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi
il termine, di cui al comma 5, e' elevato a quaranta giorni».