Art. 2. Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale 1. In attuazione dell'art. 1, comma 565, lettera- c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la giunta regionale e' autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualita', del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.