Art. 2.
Stabilizzazione   del   personale  precario  del  Servizio  sanitario
                              regionale

   1.  In  attuazione dell'art. 1, comma 565, lettera- c) della legge
27  dicembre  2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007),  la  giunta
regionale   e'   autorizzata   ad   adottare   disposizioni   per  la
stabilizzazione   a  domanda,  con  la  necessaria  gradualita',  del
personale  precario  del  Servizio  sanitario regionale, ivi compreso
quello medico e veterinario.