Art. 4. Modifica dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modificazioni. 1. Al comma 2 dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e, successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000,» sono sostituite dalle parole: «da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00» a decorrere dal 1° gennaio 2008.