Art. 4.
Modifica  dell'art.  187  della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
«Organizzazione  amministrativa  e  ordinamento  del  personale della
                Regione» e successive modificazioni.

   1.  Al comma 2 dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991,
n.  12  e, successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire
75.000  a  un massimo di lire 130.000,» sono sostituite dalle parole:
«da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00» a decorrere
dal 1° gennaio 2008.