Art. 8.
Modifiche  dell'art.  44  della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
         «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006»

   1.  Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006,
n.  2  e'  cosi' sostituito: «1. La giunta regionale e' autorizzata a
concedere  agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle
Forze  armate,  ai Vigili del fuoco, alle Forze della polizia locale,
agli  operatori  della  protezione civile, agli amministratori locali
del  Veneto,  caduti  nell'adempimento  delle  proprie  funzioni  nel
territorio  regionale, un riconoscimento economico straordinario sino
alla misura massima di euro 50.000,00».
   2.  Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006,
n.  2 le parole «della sovvenzione» sono sostituite dalle parole «del
riconoscimento economico».