Art. 8. Modifiche dell'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006» 1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 e' cosi' sostituito: «1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco, alle Forze della polizia locale, agli operatori della protezione civile, agli amministratori locali del Veneto, caduti nell'adempimento delle proprie funzioni nel territorio regionale, un riconoscimento economico straordinario sino alla misura massima di euro 50.000,00». 2. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole «della sovvenzione» sono sostituite dalle parole «del riconoscimento economico».