Art. 10. Adempimenti a carico dei consorzi 1. I consorzi di cui all'art. 9 e quelli gia' esistenti con analoghe finalita' inviano alla Regione, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello statuto. 2. I consorzi, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Regione una relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonche' le spese sostenute inerenti la raccolta sul modello di conto economico con relativa nota integrativa. 3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta e' impiegata per: a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina, nel rispetto produttivo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, storiche e sociali del territorio anche attraverso azioni di sostegno per lo sviluppo locale, per la filiera del bosco e per l'educazione ambientale; b) l'attivita' di promozione di marchi di qualita' e origine, riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dall'Unione europea, dei prodotti del sottobosco; c) l'attivita' di informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi nonche' della tutela della flora fungina. 4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b) vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dagli enti gestori, con l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale; tale progetto puo' essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e deve prevedere l'espletamento di attivita' di ricerca e sperimentazione. 5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, e' inoltrato all'assessorato regionale all'agricoltura, che entro trenta giorni dal ricevimento puo' comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente il termine, senza espressione di osservazioni, il progetto puo' essere posto in esecuzione.