Art. 10.
                  Adempimenti a carico dei consorzi

   1.  I  consorzi  di  cui  all'art.  9  e quelli gia' esistenti con
analoghe  finalita'  inviano  alla  Regione,  nel termine di tre mesi
decorrenti  rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o
dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia dell'atto
stesso e dello statuto.
   2.  I  consorzi,  entro  tre  mesi  dalla  fine  di ogni esercizio
finanziario,  trasmettono  alla  Regione  una  relazione  dettagliata
concernente  l'ammontare  e  la  natura  dei proventi introitati, con
particolare   riferimento   a  quelli  conseguiti  dal  rilascio  dei
tesserini,  nonche'  le  spese  sostenute  inerenti  la  raccolta sul
modello di conto economico con relativa nota integrativa.
   3.  In  applicazione  di  quanto  previsto dall'art. 9, comma 3 la
percentuale  vincolata  di utile derivato dalla raccolta e' impiegata
per:
   a)  la  realizzazione  di  interventi di trattamento e governo del
bosco  volti  al miglioramento della produzione fungina, nel rispetto
produttivo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, storiche e
sociali  del  territorio  anche  attraverso azioni di sostegno per lo
sviluppo  locale,  per  la  filiera  del  bosco  e  per  l'educazione
ambientale;
   b)  l'attivita'  di  promozione  di  marchi di qualita' e origine,
riconosciuti  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali o
dall'Unione europea, dei prodotti del sottobosco;
   c)  l'attivita'  di  informazione  concernente  gli  aspetti della
conservazione  e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi
nonche' della tutela della flora fungina.
   4.  Gli  interventi  di  cui  al  comma 3, lettere a) e b) vengono
realizzati  sulla  base di un progetto presentato dagli enti gestori,
con l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale;
   tale  progetto  puo'  essere  redatto  anche  nell'ottica  di  una
realizzazione   pluriennale   e   deve  prevedere  l'espletamento  di
attivita' di ricerca e sperimentazione.
   5.  Il  progetto  di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio  finanziario,  e'  inoltrato all'assessorato regionale
all'agricoltura,   che  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  puo'
comunicare le proprie osservazioni;
   decorso inutilmente il termine, senza espressione di osservazioni,
il progetto puo' essere posto in esecuzione.