Art. 11.
       Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino

   1.  I  proprietari  dei  terreni,  gli usufruttuari, i conduttori,
compresi   gli  utenti  dei  beni  di  uso  civico  e  di  proprieta'
collettive,   nonche'   i   soci  di  cooperative  agricolo-forestali
limitatamente  alla raccolta nei terreni di godimento di tali diritti
sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.
   2.  I  soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario
tramite  atto di pubblica notorieta' o mediante autocertificazione, i
titoli che consentono l'esenzione.