Art. 11. Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino 1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive, nonche' i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorieta' o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.