Art. 12.
                        Funzioni di vigilanza

   1.  Vigilano  sull'osservanza  della  presente legge gli organi di
polizia  forestale,  gli  organi  di  vigilanza  della caccia e della
pesca,   gli   organi  di  polizia  locale,  gli  agenti  di  polizia
giudiziaria,  i  custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, le
guardie  ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2
maggio  1990,  n.  30, (disciplina del servizio volontario di guardia
ecologica),  le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 48 della
legge  regionale  1  luglio  1994,  n.  29,  (norme  regionali per la
protezione  della  fauna  omeoterma  e  per  il prelievo venatorio) e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,  gli  agenti  giurati
volontari  delle  associazioni  pescasportive  ed  ambientaliste  con
compiti  di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca
e  per  la  tutela  dell'ambiente,  di  cui  alla  legge regionale 16
novembre  2004,  n.  21  (norme  per  la  tutela della fauna ittica e
dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque
interne).
   2.  Le  associazioni  venatorie,  pescasportive  e  di  protezione
ambientale  coordinano  e  organizzano le proprie guardie particolari
giurate  e  possono  istituire  forme  di  reperibilita' e servizi di
vigilanza,  anche  con  una singola unita', in conformita' alle leggi
vigenti.
   3.  Le  guardie  particolari  giurate di consorzi devono essere in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  138  del  Testo unico di
pubblica  sicurezza.  Il  rilascio  delle  nuove  abilitazioni per lo
svolgimento  della  vigilanza  inerente  la  normativa  dei funghi e'
subordinato  alla  frequenza  di  corsi di qualificazione organizzati
dalle province e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto
presso  una  commissione istituita dalla provincia competente, che si
riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo di provincia.
I   corsi   possono   essere   organizzati  anche  dai  consorzi  con
l'autorizzazione e la vigilanza della provincia.
   4.  Alle  guardie  particolari  giurate e' vietata la raccolta dei
funghi  durante  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  vigilanza e la
vendita,   a   qualsiasi   titolo   effettuata,   dei   tesserini   o
autorizzazioni per la raccolta dei funghi.
   5.  Le  guardie  particolari  giurate  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi
prestano servizio disarmate.