Art. 12. Funzioni di vigilanza 1. Vigilano sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30, (disciplina del servizio volontario di guardia ecologica), le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 48 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne). 2. Le associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano e organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilita' e servizi di vigilanza, anche con una singola unita', in conformita' alle leggi vigenti. 3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del Testo unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi e' subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione istituita dalla provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo di provincia. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della provincia. 4. Alle guardie particolari giurate e' vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta dei funghi. 5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.