Art. 13.
                           S a n z i o n i

   1.  Per  le  violazioni  delle norme di cui alla presente legge si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
   a)  per  l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui
ai commi 1 e 2 dell'art. 3 da euro 50,00 a euro 150,00;
   b)  per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 da euro
100,00 a euro 300,00;
   c)  per  la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta
di cui all'art. 7 da euro 100,00 a euro 300,00;
   d)  per  la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma
4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;
   e)  per  la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma
4, lettera- d), da euro 25,00 a euro 50,00;
   f)  per  la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma
4, lettera- e), da euro 50,00 a euro 150,00;
   g)  per  la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma
5, da euro 30,00 a euro 90,00;
   h)  per  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma
6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;
   i)  per  la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma
7, da euro 50,00 a euro 150,00;
   l) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 8
e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.
   2.   Limitatamente  alla  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art.  8,  comma  4,  lettere  a),  b),  d), e), e' applicabile la
sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca, salva la prova
della  legittima  provenienza  nel  caso della violazione di cui alla
lettera-  e)  del  comma  4  dell'art.  8.  Il prodotto confiscato e'
attribuito all'ente gestore che ne stabilisce la destinazione.
   3.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni amministrative valgono le
disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale 2 dicembre 1982, n. 45,
(norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati
o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
   4.  Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle
somme  riscosse sono i comuni, i quali provvedono a versare il 50 per
cento  dei  proventi  ai consorzi di cui all'art. 9 che insistono nel
territorio comunale, per le finalita' di cui all'art. 10.