Art. 13. S a n z i o n i 1. Per le violazioni delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 da euro 50,00 a euro 150,00; b) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 da euro 100,00 a euro 300,00; c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'art. 7 da euro 100,00 a euro 300,00; d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00; e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lettera- d), da euro 25,00 a euro 50,00; f) per la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 4, lettera- e), da euro 50,00 a euro 150,00; g) per la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00; h) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00; i) per la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00; l) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00. 2. Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b), d), e), e' applicabile la sanzione amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera- e) del comma 4 dell'art. 8. Il prodotto confiscato e' attribuito all'ente gestore che ne stabilisce la destinazione. 3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. 4. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai consorzi di cui all'art. 9 che insistono nel territorio comunale, per le finalita' di cui all'art. 10.