Art. 2. Ambiti di raccolta 1. Nei limiti e con le modalita' stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi e' libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi. 2. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all'art. 9, puo' tuttavia riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l'indicazione «Proprieta' privata» ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra «Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata». 3. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.