Art. 2.
                         Ambiti di raccolta

   1.  Nei  limiti e con le modalita' stabilite dalla presente legge,
la  raccolta  dei  funghi e' libera nei boschi naturali e nei terreni
incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.
   2.  Il  proprietario,  singolo  od  associato  anche  mediante  la
partecipazione   ai   consorzi  di  cui  all'art.  9,  puo'  tuttavia
riservarsene  la  raccolta  con la semplice apposizione di cartelli e
tabelle  lungo  il  confine dei terreni ad una distanza tale che essi
risultino  visibili  da  ogni punto di accesso ed in modo che da ogni
cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo;
   i cartelli devono recare l'indicazione «Proprieta' privata» ovvero
la   denominazione  del  consorzio  o  dell'ente  con  la  scritta  a
stampatello ben evidenziata e leggibile da terra «Raccolta dei funghi
epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata».
   3.  Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'art. 4 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766.