Art. 3. Limiti quantitativi della raccolta 1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi e' consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantita' giornaliera individuale nei seguenti limiti: a) per la specie «boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola» (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona; b) per la specie «amanita caesarea» (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona; c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non e' soggetta a limiti. 2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantita' di raccolta individuale non puo' complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'art. 4. 3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonche' i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantita'.