Art. 3.
                 Limiti quantitativi della raccolta

   1.  In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi e'
consentita  soltanto  per  le specie commestibili e per una quantita'
giornaliera individuale nei seguenti limiti:
   a)  per la specie «boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola»
(porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
   b)  per la specie «amanita caesarea» (ovolo) fino ad un massimo di
chilogrammi uno per persona;
   c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre
per  persona,  escluso  i  chiodini la cui raccolta non e' soggetta a
limiti.
   2.  Fermi  restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la
quantita'  di raccolta individuale non puo' complessivamente superare
il  limite  giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di
cui all'art. 4.
   3.  I  proprietari  e  le  persone  aventi il godimento del fondo,
nonche'  i  loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono
procedere  alla  raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di
quantita'.