Art. 4. Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta 1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 352/1993, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare nei territori di competenza deroghe alle limitazioni di cui all'art. 3 in favore: a) dei cittadini residenti; b) dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive; c) dei soci di cooperative agricolo - forestali. 2. A tali soggetti e' consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'art. 3 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.