Art. 4.
            Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta

   1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 352/1993, gli enti
preposti   alla  gestione  della  raccolta  possono  determinare  nei
territori di competenza deroghe alle limitazioni di cui all'art. 3 in
favore:
   a) dei cittadini residenti;
   b)  dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di uso
civico e di proprieta' collettive;
   c) dei soci di cooperative agricolo - forestali.
   2.  A tali soggetti e' consentito effettuare la raccolta in deroga
alle  limitazioni  di  cui  all'art.  3  solo al fine di integrare il
reddito normalmente percepito.