Art. 5.
        Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali

   1.  Ai  fini  della  presente  legge sono raccoglitori occasionali
coloro  che  raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali e'
necessario,  laddove  previsto  dagli  enti  gestori, il tesserino di
autorizzazione alla raccolta. 2. I soggetti di cui all'art. 4 comma 1
lettere  a),  b),  c)  possono  assumere, laddove previsto dagli enti
gestori della raccolta, la qualita' di raccoglitori professionali;
   coloro che intendano acquisire detta qualifica presentano apposita
domanda  all'ente  gestore  della  raccolta,  il  quale  rilascia  il
tesserino professionale di autorizzazione avente carattere nominativo
e validita' annuale.
   3.  Tale  tesserino  consente  al possessore di derogare ai limiti
quantitativi  di raccolta previsti dalla presente legge, nella misura
stabilita dagli enti gestori.
   4.  Laddove  non  esista  l'ente gestore, i soggetti che procedono
alla raccolta non possono derogare ai limiti quantitativi di raccolta
previsti dalla presente legge.