Art. 5. Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali 1. Ai fini della presente legge sono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali e' necessario, laddove previsto dagli enti gestori, il tesserino di autorizzazione alla raccolta. 2. I soggetti di cui all'art. 4 comma 1 lettere a), b), c) possono assumere, laddove previsto dagli enti gestori della raccolta, la qualita' di raccoglitori professionali; coloro che intendano acquisire detta qualifica presentano apposita domanda all'ente gestore della raccolta, il quale rilascia il tesserino professionale di autorizzazione avente carattere nominativo e validita' annuale. 3. Tale tesserino consente al possessore di derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dagli enti gestori. 4. Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che procedono alla raccolta non possono derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge.