Art. 6. Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta 1. I Sindaci dei Comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato previo parere obbligatorio del Corpo Forestale dello Stato; ove i sindaci non provvedano, la raccolta si intende comunque consentita.