Art. 6.
    Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta

   1.   I   Sindaci   dei   Comuni   liguri  possono  stabilire,  con
provvedimento  da  pubblicare  nell'Albo del Comune e da rendere noto
mediante  la  forma  dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i
perimetri  dei  fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta
dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale.
   2.  Il  provvedimento  di  cui al comma 1 e' emanato previo parere
obbligatorio  del  Corpo  Forestale  dello  Stato;  ove i sindaci non
provvedano, la raccolta si intende comunque consentita.