Art. 7. Limitazioni e autorizzazioni speciali 1. Le comunita' montane e i consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, sulla base degli indirizzi deliberati dalla giunta regionale, possono: a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano la reciprocita' dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco; b) rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo; c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi; d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o' piu' specie di funghi in pericolo di estinzione.