Art. 7.
                Limitazioni e autorizzazioni speciali

   1.  Le  comunita'  montane  e i consorzi di comuni per l'esercizio
delle  deleghe  in agricoltura, sulla base degli indirizzi deliberati
dalla giunta regionale, possono:
   a)  ulteriormente  limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle
zone  in  cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde
modificazioni  sui  fattori  biobiotici  o  abiotici  che regolano la
reciprocita'  dei  rapporti tra micelio fungino e radici delle piante
componenti il bosco;
   b)  rilasciare,  per  documentati  scopi  didattici o scientifici,
speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo;
   c)   disporre,   per   motivi   di  salvaguardia  dell'ecosistema,
limitazioni  temporali  alla  raccolta  dei  funghi  solo per periodi
definiti e consecutivi;
   d)  vietare,  per  periodi  limitati,  la  raccolta di una o' piu'
specie di funghi in pericolo di estinzione.