Art. 8.
                   Modalita' di raccolta e divieti

   1.  La  raccolta  dei  funghi  deve  essere  effettuata  cogliendo
esemplari  interi  e  completi  di  tutte  le  parti  necessarie alla
determinazione della specie.
   2.  E'  consentito,  durante  la  ricerca  dei funghi, l'uso di un
bastone,  purche'  il  medesimo non venga impiegato per svellere o in
qualsiasi modo danneggiare i funghi.
   3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a
consentire la diffusione delle spore.
   4. E' vietato:
   a)  nella  raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri
mezzi  che  possano  danneggiare  lo  strato  umifero del terreno, il
micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
   b)  riporre  o  trasportare  funghi  in  sacchetti  di  plastica o
contenitori stagni;
   c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
   d) raccogliere l'«amanita cesarea» allo stato di ovolo;
   e)   raccogliere  o  trasportare  funghi  senza  il  tesserino  di
autorizzazione,  quando questo sia richiesto dagli enti gestori della
raccolta.
   5.  La  ricerca  dei funghi e' vietata durante le ore notturne, da
un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
   6.  La  raccolta dei funghi e' vietata, salvo diverse disposizioni
dei competenti organismi di gestione:
   a) nelle riserve naturali integrali;
   b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e
in  parchi  naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
   c)  nelle  aree specificatamente interdette dalla giunta regionale
sulla base di criteri predeterminati dalla giunta medesima per motivi
selvicolturali;
   d)   in   altre   aree   di  particolare  valore  naturalistico  e
scientifico,  individuate  dalla  giunta  regionale su proposta degli
enti locali interessati.
   7.  E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco
nelle   aree  recuperate  precedentemente  destinate  a  funzioni  di
discarica e nelle zone industriali.
   8.    La    raccolta   di   funghi   all'interno   delle   aziende
faunistico-venatorie  e  delle  aziende agro-venatorie, e' consentita
nei soli giorni di silenzio venatorio.
   9.   E'  vietato  inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a
verde pubblico.