Art. 9.
Consorzi  per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la
                         produzione connessa

   1.  La  Regione,  le  Province,  i  Comuni  e le Comunita' montane
proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori
agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e
gli  affittuari  di  boschi  naturali  o  di terreni incolti, possono
promuovere,   ai   sensi   dell'art.   2602  del  codice  civile,  la
costituzione  di  consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la
vendita  dei  funghi  e  per  la conduzione della produzione agricola
connessa.
   2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e
nei  terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci
partecipanti  od  a  persone da questi autorizzate, secondo modalita'
che  i  consorzi  stessi  stabiliscono  nei  loro  atti costitutivi o
mediante   atti   deliberativi  assunti  nei  modi  di  legge  ed  in
conformita'  dello  statuto,  anche  mediante il rilascio di appositi
tesserini a pagamento;
   i  consorzi  provvedono  all'annotazione  in apposito registro dei
tesserini dagli stessi rilasciati.
   3.  I  proventi  conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2,
esclusi  quelli  ricavati  dalla  attivita'  economica esercitata nel
perseguimento  dello  scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le
spese  di  sorveglianza  e di custodia, sono impiegati, in misura non
inferiore  al  70  per cento del loro ammontare, per la realizzazione
degli interventi di cui all'art. 10.