Art. 9. Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa 1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunita' montane proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa. 2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalita' che i consorzi stessi stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformita' dello statuto, anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento; i consorzi provvedono all'annotazione in apposito registro dei tesserini dagli stessi rilasciati. 3. I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dalla attivita' economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 70 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10.