Art. 2.
          Soggetti beneficiari e tipologie degli interventi

   1.  Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge i
circoli,  gli  enti  e  le  aziende  che  svolgono attivita' sportiva
relativa  alla  pratica del gioco del golf all'interno del territorio
della  regione  Abruzzo  e  che  siano in possesso del riconoscimento
ufficiale da parte della Federazione Italiana Golf (F.I.G.).
   2.  Sono  ammesse  a  contributo  le  spese per opere e interventi
concernenti   l'ammodernamento,  l'ampliamento,  il  potenziamento  e
l'adeguamento  delle  strutture  alle  norme  vigenti  in  materia di
agibilita',    sicurezza    igiene   e   eliminazione   di   barriere
architettoniche   delle  seguenti  parti  funzionali  degli  impianti
golfistici:
   spazi  per attivita' golfistiche (campi pratica, percorsi di golf,
aree di putting greens, aree di pitching greens);
   servizi  di  supporto  (spogliatoi  ed  annessi,  pronto soccorso,
depositi  macchinari ed attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi, e
relativi percorsi);
   impianti  tecnici  (idrosanitario,  riscaldamento, refrigerazione,
ventilazione,  illuminazione,  emergenza,  segnalazione, irrigazione,
depurazione);
   spazi  per  il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto
di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi).
   3.   Sono   altresi'   ammessi  a  contributo  le  spese  relative
all'acquisto   di   macchine,  attrezzature  ed  arredi  connessi  al
funzionamento  del  campo,  nonche' quelle connesse alla promozione e
diffusione dell'attivita' golfistica.
   4. I contributi sono concessi in modo proporzionale in rapporto al
funzionamento delle buche effettivamente attive e funzionanti in base
alle omologazioni rilasciate dalla F.I.G.
   5. Il Dirigente competente in materia provvede al piano di riparto
dei  contributi e all'impegno della relativa spesa e a tutti gli atti
consequenziali all'attuazione del programma.
   6.  Relativamente  al  primo  programma  di finanziamento riferito
all'annualita' di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
provincia non puo' essere finanziato piu' di un impianto sportivo.