Art. 4.
                 Erogazione del contributo regionale

   1.  L'erogazione  del  contributo  concesso  sara'  effettuata  su
apposita richiesta del beneficiario e nelle seguenti percentuali:
   1)  il  50% dell'importo concesso su presentazione del certificato
di  inizio  dei  lavori.  Per  l'arredo  dietro  presentazione  della
documentazione   concernente   l'aggiudicazione   della   gara.   Per
l'attivita'  di  promozione  e  diffusione  dietro  presentazione  di
relazione preventiva e dettagliato piano economico di spesa;
   2) il saldo del 50% su presentazione del certificato di collaudo o
di  regolare esecuzione dei lavori. Per l'arredo dietro presentazione
della    documentazione   che   dimostri   l'avvenuta   fornitura   e
l'inventariazione   nel   patrimonio   dell'arredo   acquisito.   Per
l'attivita'  di  promozione  e  diffusione  dietro  presentazione del
rendiconto consuntivo di spesa.