Art. 4. Erogazione del contributo regionale 1. L'erogazione del contributo concesso sara' effettuata su apposita richiesta del beneficiario e nelle seguenti percentuali: 1) il 50% dell'importo concesso su presentazione del certificato di inizio dei lavori. Per l'arredo dietro presentazione della documentazione concernente l'aggiudicazione della gara. Per l'attivita' di promozione e diffusione dietro presentazione di relazione preventiva e dettagliato piano economico di spesa; 2) il saldo del 50% su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. Per l'arredo dietro presentazione della documentazione che dimostri l'avvenuta fornitura e l'inventariazione nel patrimonio dell'arredo acquisito. Per l'attivita' di promozione e diffusione dietro presentazione del rendiconto consuntivo di spesa.